Art. 21

Importazioni e ricezioni

In vigore dal 8 feb 2005
Importazioni e ricezioni 1.   Le persone o le imprese di cui all’, paragrafo 1, primo comma, notificano preventivamente alla Commissione i casi in cui materie grezze o materie fissili speciali: a) sono importate da uno Stato terzo; b) sono ricevute in uno Stato membro non dotato di armi nucleari in provenienza da uno Stato membro dotato di armi nucleari; c) sono ricevute in uno Stato membro dotato di armi nucleari in provenienza da uno Stato membro non dotato di armi nucleari. 2.   La notificazione preventiva è richiesta soltanto: a) se la spedizione è superiore a 1 kg effettivo; oppure b) se un impianto importa o riceve da uno stesso Stato quantitativo totale di materiale che superi il peso di un chilogrammo effettivo in qualsiasi periodo consecutivo di dodici mesi, anche se nessuna singola consegna supera il chilogrammo effettivo. 3.   La notificazione è effettuata, avvalendosi del modulo di cui all'Allegato VII, con il maggior anticipo possibile sulla data di arrivo prevista delle materie e, al più tardi, alla data di ricezione, e perviene alla Commissione almeno cinque giorni lavorativi prima della data di disimballaggio delle materie. 4.   Se ragioni di protezione fisica lo richiedono, possono essere concordate con la Commissione particolari modalità riguardanti la forma e la trasmissione di tale notificazione. 5.   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 non si applicano alle esportazioni e alle ricezioni di materie nucleari contenute nei rifiuti e nei minerali.
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Importazioni e ricezioni (Art. 21 Regolamento (UE) 2005/302) — Testo vigente | Portale Normativo