Art. 25
Dichiarazione di esportazione/spedizione di minerali
In vigore dal 8 feb 2005
Dichiarazione di esportazione/spedizione di minerali
In deroga agli articoli da 10 a 18, ogni persona o impresa che estragga minerali comunica alla Commissione, avvalendosi del modulo di cui all’allegato VIII,
a)
le quantità di minerale spedito da ciascuna miniera, entro il 31 gennaio di ogni anno per l’anno precedente;
e
b)
le esportazioni di minerali verso Stati terzi, al più tardi alla data di spedizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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