Art. 26
Trasportatori e detentori
In vigore dal 8 feb 2005
Trasportatori e detentori
Ogni persona o impresa che, nei territori degli Stati membri, trasporti materie nucleari ovvero detenga temporaneamente queste materie durante il trasporto, le riceve o le consegna soltanto dietro rilascio di una ricevuta debitamente firmata e datata. Sulla ricevuta sono indicati i nomi di chi consegna tali materie e di chi le riceve, nonché le quantità trasportate, la categoria, la forma e la composizione delle stesse.
Se ragioni di protezione fisica lo richiedono, la descrizione delle materie trasferite può essere sostituita da idonei dati di identificazione della spedizione. Tali dati di identificazione consentono di risalire alle registrazioni tenute dalle persone o dalle imprese di cui all', paragrafo 1, primo comma.
Dette registrazioni sono conservate dalle parti contraenti per almeno cinque anni.
Storico versioni
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