Art. 28
Intermediari
In vigore dal 8 feb 2005
Intermediari
Qualunque intermediario che prenda parte alla conclusione di un contratto per la fornitura di materie nucleari in qualità di agente autorizzato, mediatore o commissionario, conserva, per almeno cinque anni dalla data della cessazione del contratto, tutte le registrazioni relative alle transazioni effettuate da lui stesso o per suo conto. Queste registrazioni contengono il nome delle parti contraenti, la data del contratto, la quantità, la categoria, la forma e la composizione, nonché la provenienza e la destinazione delle materie.
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