Art. 29

Trasmissione di informazioni e di dati

In vigore dal 8 feb 2005
Trasmissione di informazioni e di dati La Commissione può trasmettere all'Agenzia internazionale per l'energia atomica informazioni e dati ottenuti in applicazione del presente regolamento.
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Trasmissione di informazioni e di dati (Art. 29 Regolamento (UE) 2005/302) — Testo vigente | Portale Normativo