Art. 31

Trattamento dei rifiuti

In vigore dal 8 feb 2005
Trattamento dei rifiuti Le persone o le imprese di cui all’, paragrafo 1, primo comma, notificano preventivamente alla Commissione qualsiasi campagna di trattamento di materie che sono state in precedenza dichiarate rifiuti conservati o condizionati, ad esclusione del reimballaggio o ulteriore condizionamento senza separazione di elementi. Questa notificazione preventiva, effettuata avvalendosi del modulo di cui all’allegato XII, include informazioni sulla quantità di plutonio, uranio ad alto arricchimento e uranio-233 per partita, la forma (vetro, liquido a elevata attività, ecc.), la durata prevista della campagna e l’ubicazione delle materie prima e dopo la campagna. Tale notifica perviene alla Commissione almeno duecento giorni prima dell’inizio della campagna.
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Trattamento dei rifiuti (Art. 31 Regolamento (UE) 2005/302) — Testo vigente | Portale Normativo