Art. 32

Trasferimenti di rifiuti condizionati

In vigore dal 8 feb 2005
Trasferimenti di rifiuti condizionati Le persone o le imprese di cui all’, paragrafo 1, primo comma, presentano, entro il 31 gennaio di ogni anno, i rapporti annuali indicanti: a) le spedizioni o esportazioni di rifiuti condizionati verso impianti situati nel territorio o al di fuori degli Stati membri, avvalendosi del modulo di cui all’allegato XIII; b) le ricezioni o importazioni di rifiuti condizionati provenienti da un impianto che non dispone di un codice area di bilancio materie o da un impianto situato al di fuori del territorio degli Stati membri, avvalendosi del modulo di cui all’allegato XIV; c) i cambiamenti di ubicazione dei rifiuti condizionati contenenti plutonio, uranio ad alto arricchimento o uranio-233, avvalendosi del modulo di cui all'allegato XV.
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