Art. 33

Obblighi internazionali

In vigore dal 8 feb 2005
Obblighi internazionali Le disposizioni del presente regolamento, in particolare l', paragrafo 2, l' e l', lettera c), sono applicati nel rispetto degli obblighi assunti dalla Comunità e dagli Stati membri non dotati di armi nucleari in virtù del protocollo aggiuntivo 1999/188/Euratom.
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Obblighi internazionali (Art. 33 Regolamento (UE) 2005/302) — Testo vigente | Portale Normativo