Art. 67
Sospensione dell’accesso ai conti
In vigore dal 21 dic 2004
1. L’amministratore centrale e l’amministratore di ciascun registro possono sospendere la password di accesso di un rappresentante autorizzato a qualsiasi conto o procedura ai quali altrimenti avrebbe accesso solo qualora il rappresentante (o l’amministratore abbia fondati motivi di ritenere che il rappresentante):
a)
abbia tentato di accedere a conti e procedure per i quali non dispone dell’autorizzazione;
b)
abbia tentato ripetutamente di accedere ad un conto o ad una procedura utilizzando un nome utente o una password non corretti; oppure
c)
abbia tentato (o stia tentando) di violare la sicurezza del registro o del sistema dei registri.
2. Qualora l’accesso al conto di deposito di un gestore sia stato sospeso a norma del paragrafo 1 o a norma dell’ tra il 28 ed il 30 aprile di qualsiasi anno a partire dal 2006, l’amministratore del registro, su richiesta del titolare del conto e previa presentazione di prova dell’identità del rappresentante autorizzato di quest’ultimo, restituisce il numero di quote e utilizza il numero di CER e di ERU indicato dal titolare del conto secondo la procedura di restituzione delle quote descritta negli e nell’allegato IX.
CAPO VII
DISPONIBILITÀ E AFFIDABILITÀ DELLE INFORMAZIONI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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