Art. 67

Sospensione dell’accesso ai conti

In vigore dal 21 dic 2004
1.   L’amministratore centrale e l’amministratore di ciascun registro possono sospendere la password di accesso di un rappresentante autorizzato a qualsiasi conto o procedura ai quali altrimenti avrebbe accesso solo qualora il rappresentante (o l’amministratore abbia fondati motivi di ritenere che il rappresentante): a) abbia tentato di accedere a conti e procedure per i quali non dispone dell’autorizzazione; b) abbia tentato ripetutamente di accedere ad un conto o ad una procedura utilizzando un nome utente o una password non corretti; oppure c) abbia tentato (o stia tentando) di violare la sicurezza del registro o del sistema dei registri. 2.   Qualora l’accesso al conto di deposito di un gestore sia stato sospeso a norma del paragrafo 1 o a norma dell’ tra il 28 ed il 30 aprile di qualsiasi anno a partire dal 2006, l’amministratore del registro, su richiesta del titolare del conto e previa presentazione di prova dell’identità del rappresentante autorizzato di quest’ultimo, restituisce il numero di quote e utilizza il numero di CER e di ERU indicato dal titolare del conto secondo la procedura di restituzione delle quote descritta negli e nell’allegato IX. CAPO VII DISPONIBILITÀ E AFFIDABILITÀ DELLE INFORMAZIONI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2216:oj#art-67

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 67 Regolamento (UE) 2004/2216 — Sospensione dell’accesso ai conti | Portale Normativo