Art. 62

Cancellazione volontaria di quote e di unità di Kyoto

In vigore dal 21 dic 2004
1.   Su richiesta del titolare di un conto, l’amministratore del registro procede alla cancellazione di quote o unità di Kyoto detenute in uno dei suoi conti di deposito in conformità dell’, paragrafo 4 della direttiva 2003/87/CE. La cancellazione volontaria di quote e unità di Kyoto è effettuata in conformità del disposto dei paragrafi 2 e 3. 2.   Per le quote rilasciate per il periodo 2005-2007, l’amministratore del registro trasferisce il numero di quote specificate dal titolare del conto di deposito da tale conto al conto delle cancellazioni per il periodo 2005-2007, secondo la procedura di cancellazione delle quote (2005-2007) descritta nell’allegato IX. 3.   Per le unità di Kyoto e le quote rilasciate per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali, l’amministratore del registro trasferisce il numero di unità di Kyoto o di quote specificate dal titolare del conto di deposito da tale conto al conto delle cancellazioni per il periodo 2008-2012 e per i successivi periodi quinquennali, secondo la procedura di cancellazione (dal 2008-2012 in poi) descritta nell’allegato IX. 4.   Le quote o le unità di Kyoto detenute in un conto delle cancellazioni non possono essere trasferite ad alcun altro conto del sistema dei registri, né ad alcun conto del registro CDM o del registro di un paese terzo.
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Art. 62 Regolamento (UE) 2004/2216 — Cancellazione volontaria di quote e di unità di Kyoto | Portale Normativo