Art. 66
Accesso ai registri
In vigore dal 21 dic 2004
1. I rappresentanti autorizzati possono accedere unicamente ai conti di un registro per i quali dispongono di apposita autorizzazione e possono chiedere l’avvio delle sole procedure per le quali sono abilitati a norma dell’. L’accesso o le richieste sono effettuati in un’area riservata del sito web del registro.
L’amministratore del registro rilascia a ciascun rappresentante autorizzato un nome utente ed una password per consentirgli di accedere ai conti o alle procedure secondo il livello di accesso al quale è abilitato. Gli amministratori dei registri possono applicare a loro discrezione ulteriori requisiti di sicurezza purché compatibili con le disposizioni del presente regolamento.
2. L’amministratore del registro può supporre che un utente che abbia inserito nome utente e password corretti sia il rappresentante autorizzato registrato con tale nome utente e password, a meno che il rappresentante autorizzato non lo informi che la sicurezza della password è stata violata e ne chieda la sostituzione. L’amministratore del registro procede tempestivamente alla sostituzione della password.
3. L’amministratore del registro provvede affinché l’area riservata del sito web del registro sia accessibile da qualsiasi computer utilizzando un comune programma di navigazione su Internet. Le comunicazioni tra i rappresentanti autorizzati e l’area riservata del sito web del registro sono criptate secondo le norme di sicurezza di cui all’allegato XV.
4. L’amministratore del registro prende tutte le misure necessarie per impedire l’accesso non autorizzato all’area riservata del sito web del registro.
Storico versioni
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