Art. 23
Rappresentanti autorizzati
In vigore dal 21 dic 2004
1. Per ciascun conto creato a norma degli , il titolare nomina un rappresentante autorizzato principale ed un rappresentante autorizzato secondario. Le richieste di esecuzione delle procedure sono presentate all’amministratore del registro da un rappresentante autorizzato a nome del titolare del conto.
2. Gli Stati membri e la Commissione possono consentire ai titolari dei conti esistenti nei rispettivi registri di nominare un ulteriore rappresentante autorizzato il cui consenso è necessario, in aggiunta al consenso del rappresentante autorizzato principale o secondario, per presentare all’amministratore del registro una richiesta di esecuzione di una o più procedure di cui agli , paragrafo 1, 52, 53 e 62.
3. Ogni responsabile della verifica nomina almeno un rappresentante autorizzato, incaricato di iscrivere o di approvare l’iscrizione delle emissioni verificate annue di un impianto nella tabella delle emissioni verificate in conformità dell’, paragrafo 1.
4. Gli amministratori dei registri e l’amministratore centrale nominano ciascuno almeno un rappresentante autorizzato, incaricato a loro nome della gestione e della tenuta del registro o del CITL.
SEZIONE 6
Tabelle
Storico versioni
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