Art. 51

Emissioni verificate di un impianto

In vigore dal 21 dic 2004
1.   Qualora la comunicazione del gestore di un impianto relativa alle emissioni prodotte da tale impianto nel corso dell’anno precedente sia stata ritenuta soddisfacente in base ai criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE, il responsabile della verifica iscrive o approva l’iscrizione delle emissioni verificate annue dell’impianto nella sezione della tabella delle emissioni verificate riservata a tale impianto per l’anno considerato, secondo la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate descritta nell’allegato VIII. 2.   L’autorità competente può ordinare all’amministratore del registro di correggere le emissioni verificate annue di un impianto relative ad un anno precedente per assicurare la conformità con i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE, mediante l’iscrizione del valore corretto nella sezione della tabella delle emissioni verificate riservata a tale impianto per l’anno considerato, secondo la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate descritta nell’allegato VIII. SEZIONE 5 Restituzione delle quote
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Art. 51 Regolamento (UE) 2004/2216 — Emissioni verificate di un impianto | Portale Normativo