Art. 56
Iscrizione dei valori nella tabella dello stato di adempimento
In vigore dal 21 dic 2004
1. L’amministratore del registro iscrive il valore relativo allo stato di adempimento dell’impianto, calcolato per ciascun anno a norma dell’, nella sezione della tabella dello stato di adempimento riservata a tale impianto.
2. Il 1o maggio 2006 e il 1o maggio di ciascun anno successivo l’amministratore del registro notifica la tabella dello stato di adempimento all’autorità competente. L’amministratore del registro notifica inoltre all’autorità competente eventuali variazioni dei valori iscritti negli anni precedenti nella tabella dello stato di adempimento.
Storico versioni
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