Art. 59
Cancellazione e ritiro di quote restituite per il periodo 2008-2012 e per i periodi successivi
In vigore dal 21 dic 2004
Il 30 giugno 2009 e, successivamente, il 30 giugno di ogni anno, l’amministratore del registro cancella le quote restituite per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo secondo la procedura di ritiro (dal 2008-2012 in poi) descritta nell’allegato IX, nei seguenti modi:
a)
convertendo in AAU un determinato numero di quote rilasciate per il periodo quinquennale considerato e detenute nel conto di deposito di una Parte, pari al numero totale di quote restituite a norma dell’ indicato nella tabella delle quote restituite dal 1o gennaio 2008 al 30 giugno 2009 e dal 30 giugno dell’anno precedente al 30 giugno degli anni successivi, mediante l’eliminazione dell’elemento relativo alla quota dal codice identificativo unico dell’unità, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI, e
b)
trasferendo dal conto di deposito della Parte al conto dei ritiri relativo al periodo considerato un determinato numero di unità di Kyoto, del tipo specificato dall’autorità competente, ad eccezione delle unità di Kyoto derivanti dai progetti di cui all’articolo 11 bis, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE, pari al numero totale di quote restituite a norma degli indicato nella tabella delle quote restituite dal 1o gennaio 2008 al 30 giugno 2009 e dal 30 giugno dell’anno precedente al 30 giugno degli anni successivi.
SEZIONE 7
Cancellazione e sostituzione
Storico versioni
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