Art. 57

Iscrizione dei valori nella tabella delle emissioni verificate

In vigore dal 21 dic 2004
Nel caso in cui, il 1o maggio 2006 e il 1o maggio di ciascun anno successivo, non siano stati iscritti nella tabella delle emissioni verificate i valori relativi alle emissioni verificate di un impianto nell’anno precedente, gli eventuali valori sostitutivi determinati a norma dell’, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE non possono essere iscritti nella tabella a meno che non siano stati calcolati secondo i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE. SEZIONE 6 Cancellazione e ritiro
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Art. 57 Regolamento (UE) 2004/2216 — Iscrizione dei valori nella tabella delle emissioni verificate | Portale Normativo