Art. 16

Detenzione di unità di Kyoto nei conti di deposito dei gestori

In vigore dal 21 dic 2004
Ove consentito dalla legislazione nazionale o comunitaria, i conti di deposito dei gestori possono contenere unità di Kyoto.
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Art. 16 Regolamento (UE) 2004/2216 — Detenzione di unità di Kyoto nei conti di deposito dei gestori | Portale Normativo