Art. 16 · Detenzione di unità di Kyoto nei conti di deposito dei gestori

Art. 16

Detenzione di unità di Kyoto nei conti di deposito dei gestori

In vigore dal 21 dic 2004
Ove consentito dalla legislazione nazionale o comunitaria, i conti di deposito dei gestori possono contenere unità di Kyoto.
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