Art. 15
Creazione dei conti di deposito dei gestori
In vigore dal 21 dic 2004
1. Entro 14 giorni dal rilascio di un’autorizzazione ad emettere gas serra al gestore di un impianto precedentemente non coperto da autorizzazione o, se posteriore, dall’attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l’autorità competente (o, su richiesta di quest’ultima, il gestore dell’impianto) fornisce all’amministratore del registro dello Stato membro le informazioni di cui all’allegato III.
2. Entro 10 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o, se posteriore, dall’attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l’amministratore del registro procede alla creazione, all’interno del registro, di un conto di deposito del gestore ai sensi dell’, paragrafo 2 per ciascun impianto, secondo la procedura di creazione dei conti descritta nell’allegato VIII.
3. L’autorità competente (o, su richiesta di quest’ultima, il gestore dell’impianto) notifica all’amministratore del registro, entro 10 giorni, eventuali variazioni delle informazioni fornite a quest’ultimo a norma del paragrafo 1. Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica l’amministratore del registro aggiorna i dati relativi al gestore secondo la procedura di aggiornamento dei conti descritta nell’allegato VIII.
4. L’amministratore del registro può imporre ai gestori il rispetto di alcune clausole e condizioni ragionevoli in relazione agli aspetti indicati nell’allegato V.
Storico versioni
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