Art. 13
Chiusura dei conti delle Parti
In vigore dal 21 dic 2004
Entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell’organismo competente di uno Stato membro o della Commissione di chiudere il conto di deposito della Parte, l’amministratore del registro interessato procede alla chiusura del conto secondo la procedura di chiusura dei conti descritta nell’allegato VIII.
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