Art. 8

Amministratori dei registri

In vigore dal 21 dic 2004
1.   Ciascuno Stato membro e la Commissione designano un amministratore incaricato della gestione e della tenuta del rispettivo registro in conformità del disposto del presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché non si verifichino conflitti di interessi tra l’amministratore di un registro e i titolari dei conti esistenti nel registro o tra l’amministratore di un registro e l’amministratore centrale. 2.   Entro il 1o settembre 2004 ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l’identità e il recapito dell’amministratore del proprio registro, secondo le procedure di inizializzazione descritte nell’allegato XIV. 3.   Gli Stati membri e la Commissione mantengono la responsabilità e la competenza finali per la gestione e la tenuta dei rispettivi registri. 4.   La Commissione coordina l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento con gli amministratori dei registri di ciascuno Stato membro e con l’amministratore centrale. CAPO III CONTENUTO DEI REGISTRI SEZIONE 1 Comunicazione delle informazioni e riservatezza
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