Art. 8
Amministratori dei registri
In vigore dal 21 dic 2004
1. Ciascuno Stato membro e la Commissione designano un amministratore incaricato della gestione e della tenuta del rispettivo registro in conformità del disposto del presente regolamento.
Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché non si verifichino conflitti di interessi tra l’amministratore di un registro e i titolari dei conti esistenti nel registro o tra l’amministratore di un registro e l’amministratore centrale.
2. Entro il 1o settembre 2004 ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l’identità e il recapito dell’amministratore del proprio registro, secondo le procedure di inizializzazione descritte nell’allegato XIV.
3. Gli Stati membri e la Commissione mantengono la responsabilità e la competenza finali per la gestione e la tenuta dei rispettivi registri.
4. La Commissione coordina l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento con gli amministratori dei registri di ciascuno Stato membro e con l’amministratore centrale.
CAPO III
CONTENUTO DEI REGISTRI
SEZIONE 1
Comunicazione delle informazioni e riservatezza
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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