Art. 13 · Chiusura dei conti delle Parti

Art. 13

Chiusura dei conti delle Parti

In vigore dal 21 dic 2004
Entro 10 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell’organismo competente di uno Stato membro o della Commissione di chiudere il conto di deposito della Parte, l’amministratore del registro interessato procede alla chiusura del conto secondo la procedura di chiusura dei conti descritta nell’allegato VIII.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2216:oj#art-13