Art. 17

Chiusura dei conti di deposito dei gestori

In vigore dal 21 dic 2004
1.   L’autorità competente informa l’amministratore del registro, entro 10 giorni, della revoca o della restituzione di un’autorizzazione ad emettere gas serra concessa ad un impianto, che in tal modo cessa di essere coperto dall’autorizzazione. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, se il valore indicato nella tabella dello stato di adempimento per l’impianto in questione in relazione all’ultimo anno è superiore o uguale a zero, l’amministratore del registro chiude tutti i conti di deposito del gestore interessati dalla revoca o dalla restituzione il 30 giugno dell’anno successivo a tale revoca o restituzione, secondo la procedura di chiusura dei conti descritta nell’allegato VIII. Se il valore indicato nella tabella dello stato di adempimento per l’impianto in questione in relazione all’ultimo anno è inferiore a zero, l’amministratore del registro chiude il conto il giorno successivo alla data in cui il valore supera o eguaglia lo zero o il giorno successivo alla data in cui l’autorità competente ha ordinato all’amministratore del registro di chiudere il conto in assenza di prospettive ragionevoli di restituzione di altre quote da parte del gestore dell’impianto. 2.   Se il conto di deposito del gestore che l’amministratore del registro deve chiudere a norma del paragrafo 1 presenta un saldo positivo in termini di quote o di unità di Kyoto, l’amministratore del registro chiede dapprima al gestore di indicare un altro conto all’interno del sistema dei registri al quale trasferire tali quote o unità di Kyoto. Se entro 60 giorni il gestore dell’impianto non risponde alla richiesta dell’amministratore del registro, quest’ultimo trasferisce il saldo nel conto di deposito della Parte.
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