Art. 57 · Iscrizione dei valori nella tabella delle emissioni verificate

Art. 57

Iscrizione dei valori nella tabella delle emissioni verificate

In vigore dal 21 dic 2004
Nel caso in cui, il 1o maggio 2006 e il 1o maggio di ciascun anno successivo, non siano stati iscritti nella tabella delle emissioni verificate i valori relativi alle emissioni verificate di un impianto nell’anno precedente, gli eventuali valori sostitutivi determinati a norma dell’, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE non possono essere iscritti nella tabella a meno che non siano stati calcolati secondo i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE. SEZIONE 6 Cancellazione e ritiro
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