Art. 52
Restituzione delle quote
In vigore dal 21 dic 2004
Ai fini della restituzione delle quote relative ad un determinato impianto, il gestore dell’impianto chiede all’amministratore del registro, direttamente o per una via considerata equivalente dalla legislazione nazionale:
a)
di trasferire un determinato numero di quote relative ad un dato anno dal conto di deposito del gestore al conto di deposito della Parte del registro di cui trattasi;
b)
di iscrivere il numero di quote trasferite nella sezione della tabella delle quote restituite riservata all’impianto in questione per l’anno considerato.
Il trasferimento e l’iscrizione sono effettuati secondo la procedura di restituzione delle quote descritta nell’allegato IX.
Storico versioni
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