Art. 52

Restituzione delle quote

In vigore dal 21 dic 2004
Ai fini della restituzione delle quote relative ad un determinato impianto, il gestore dell’impianto chiede all’amministratore del registro, direttamente o per una via considerata equivalente dalla legislazione nazionale: a) di trasferire un determinato numero di quote relative ad un dato anno dal conto di deposito del gestore al conto di deposito della Parte del registro di cui trattasi; b) di iscrivere il numero di quote trasferite nella sezione della tabella delle quote restituite riservata all’impianto in questione per l’anno considerato. Il trasferimento e l’iscrizione sono effettuati secondo la procedura di restituzione delle quote descritta nell’allegato IX.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2216:oj#art-52

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 52 Regolamento (UE) 2004/2216 — Restituzione delle quote | Portale Normativo