Art. 52 · Restituzione delle quote

Art. 52

Restituzione delle quote

In vigore dal 21 dic 2004
Ai fini della restituzione delle quote relative ad un determinato impianto, il gestore dell’impianto chiede all’amministratore del registro, direttamente o per una via considerata equivalente dalla legislazione nazionale: a) di trasferire un determinato numero di quote relative ad un dato anno dal conto di deposito del gestore al conto di deposito della Parte del registro di cui trattasi; b) di iscrivere il numero di quote trasferite nella sezione della tabella delle quote restituite riservata all’impianto in questione per l’anno considerato. Il trasferimento e l’iscrizione sono effettuati secondo la procedura di restituzione delle quote descritta nell’allegato IX.
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