Art. 50

Ammissibilità e riserva per il periodo di impegno

In vigore dal 21 dic 2004
1.   Uno Stato membro non può trasferire o acquisire unità di riduzione delle emissioni o unità di quantità assegnate o utilizzare riduzioni certificate delle emissioni fino a quando non siano trascorsi 16 mesi dalla trasmissione della relazione di cui all’, paragrafo 1 della decisione n. 280/2004/CE, a meno che il Segretariato dell’UNFCCC non abbia comunicato a detto Stato membro che non verranno avviate procedure per assicurare l’adempimento degli obblighi. In conformità dell’ della decisione n. 280/2004/CE, se il Segretariato UNFCCC comunica ad uno Stato membro la mancanza dei requisiti necessari per poter trasferire o acquisire unità di riduzione delle emissioni o unità di quantità assegnate o per poter utilizzare riduzioni certificate delle emissioni, l’organismo competente di detto Stato membro ordina all’amministratore del registro di non dare inizio ad operazioni che implichino il rispetto di tali requisiti. 2.   Se, a partire dal 1o gennaio 2008, le quantità di ERU, CER, AAU e RMU valide per il periodo quinquennale considerato detenute nei conti di deposito della Parte, nei conti di deposito dei gestori, nei conti di deposito personali e nei conti dei ritiri in uno Stato membro si avvicinano al limite della riserva per il periodo di impegno, pari al 90 per cento della quantità assegnata a detto Stato membro o, se inferiore, al 100 per cento del quintuplo della quantità risultante dall’inventario più recente, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato. SEZIONE 4 Emissioni verificate
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Art. 50 Regolamento (UE) 2004/2216 — Ammissibilità e riserva per il periodo di impegno | Portale Normativo