Art. 45
Rilascio delle quote
In vigore dal 21 dic 2004
Dopo l’inserimento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel CITL e fatto salvo l’, paragrafo 2, entro il 28 febbraio del primo anno del periodo 2008-2012 ed entro il 28 febbraio del primo anno di ciascun periodo quinquennale successivo, l’amministratore del registro rilascia la quantità totale di quote indicata nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione e la iscrive nel conto di deposito della Parte, convertendo in quote una quantità equivalente di AAU detenuta in tale conto.
La conversione è effettuata aggiungendo l’elemento relativo alla quota al codice identificativo unico dell’unità di ciascuna di tali AAU, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI.
Il rilascio di quote per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo è effettuato secondo la procedura di rilascio delle quote (dal 2008-2012 in poi) descritta nell’allegato IX.
Storico versioni
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