Art. 44

In vigore dal 21 dic 2004
Tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo 1.   Entro il 1o gennaio 2007, e in seguito entro il 1o gennaio che precede di dodici mesi l’inizio di ogni successivo periodo quinquennale, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la tabella relativa al proprio piano nazionale di assegnazione corrispondente alla decisione adottata a norma dell’ della direttiva 2003/87/CE. Se la tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell’, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche proposte, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nel CITL secondo le procedure di inizializzazione descritte nell’allegato XIV. 2.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ogni correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione, insieme alla corrispondente correzione apportata alla tabella. Se la correzione apportata alla tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell’, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche, ed è il risultato di un miglioramento dei dati, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL, secondo le procedure di inizializzazione descritte nell’allegato XIV. In tutti gli altri casi, lo Stato membro notifica alla Commissione la correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione; se tale correzione non è respinta secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL, secondo le procedure di inizializzazione descritte nell’allegato XIV. 3.   In seguito a qualsiasi correzione effettuata in virtù del paragrafo 2 che abbia luogo dopo il rilascio delle quote a norma dell’ e che riduca la quantità totale di quote rilasciate a norma dell’ per il periodo 2008-2012 o per periodi quinquennali successivi, l’amministratore del registro converte in AAU il numero di quote indicato dall’autorità competente, eliminando l’elemento relativo alla quota dal codice identificativo unico dell’unità, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI. La correzione è effettuata secondo la procedura di correzione delle quote descritta nell’allegato IX.
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Art. 44 Regolamento (UE) 2004/2216 | Portale Normativo