Art. 43
Rilascio di quote per casi di forza maggiore
In vigore dal 21 dic 2004
1. Su istruzione dell’autorità competente, l’amministratore del registro rilascia e iscrive nel conto di deposito della Parte il numero di quote per casi di forza maggiore autorizzato dalla Commissione per il periodo 2005-2007 in conformità del disposto dell’ della direttiva 2003/87/CE.
Le quote per casi di forza maggiore sono rilasciate secondo la procedura di rilascio di quote per casi di forza maggiore descritta nell’allegato IX.
2. L’amministratore del registro indica il numero di quote rilasciate per casi di forza maggiore nelle sezioni della tabella delle quote restituite riservate agli impianti e agli anni per i quali è stata concessa l’autorizzazione.
3. All’atto del rilascio delle quote per casi di forza maggiore, l’amministratore del registro assegna a ciascuna quota un codice identificativo unico dell’unità, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI.
SEZIONE 2
Assegnazione e rilascio delle quote per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo quinquennale successivo
Storico versioni
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