Art. 42

Assegnazione di quote ai nuovi entranti

In vigore dal 21 dic 2004
Su istruzione dell’autorità competente, l’amministratore del registro trasferisce una porzione della quantità totale di quote rilasciate a norma dell’ che rimangono nel conto di deposito della Parte sul conto di deposito del gestore di un impianto nuovo entrante. Le quote sono trasferite secondo la procedura di trasferimento interno descritta nell’allegato IX.
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Art. 42 Regolamento (UE) 2004/2216 — Assegnazione di quote ai nuovi entranti | Portale Normativo