Art. 37

Completamento della procedura di verifica della concordanza dei dati

In vigore dal 21 dic 2004
La procedura di verifica della concordanza dei dati di cui all’allegato X si considera completata quando tutte le incongruenze tra le informazioni contenute in un registro e le informazioni contenute nel CITL per un’ora e per una data specifiche sono state risolte e la procedura è stata riavviata e portata correttamente a termine per il registro in questione. CAPO V OPERAZIONI SEZIONE 1 Assegnazione e rilascio delle quote per il periodo 2005-2007
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2216:oj#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 37 Regolamento (UE) 2004/2216 — Completamento della procedura di verifica della concordanza dei dati | Portale Normativo