Art. 34

Completamento delle procedure relative ai conti e alle emissioni verificate

In vigore dal 21 dic 2004
Tutte le procedure di cui all’allegato VIII si considerano completate quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni informano il registro di partenza di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata da quest’ultimo. Tuttavia, prima dell’istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, tutte le procedure di cui all’allegato VIII si considerano completate quando il CITL informa il registro di partenza di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata da quest’ultimo.
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Art. 34 Regolamento (UE) 2004/2216 — Completamento delle procedure relative ai conti e alle emissioni verificate | Portale Normativo