Art. 31

Controlli automatici dei registri

In vigore dal 21 dic 2004
Prima e durante l’esecuzione di tutte le procedure, l’amministratore di ciascun registro provvede affinché all’interno di quest’ultimo siano eseguiti gli opportuni controlli automatici per rilevare eventuali difformità e interrompere le procedure prima dell’esecuzione dei controlli automatici del CITL o del catalogo UNFCCC. SEZIONE 3 Esecuzione e completamento delle procedure
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Art. 31 Regolamento (UE) 2004/2216 — Controlli automatici dei registri | Portale Normativo