Art. 26
Codici identificativi dei conti e identificatori alfanumerici
In vigore dal 21 dic 2004
Prima di procedere alla creazione di un conto, l’amministratore del registro assegna a ciascun conto un codice identificativo unico e l’identificatore alfanumerico specificato dal titolare del conto nell’ambito delle informazioni fornite, a seconda dei casi, a norma dell’allegato III o dell’allegato IV. Prima della creazione del conto, l’amministratore del registro assegna inoltre al suo titolare un codice identificativo unico del titolare del conto, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI.
CAPO IV
CONTROLLI E PROCEDURE
SEZIONE 1
Blocco dei conti
Storico versioni
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