Art. 27
Blocco dei conti di deposito dei gestori
In vigore dal 21 dic 2004
1. Nel caso in cui, il 1o aprile di ogni anno a partire dal 2006, le emissioni verificate annue di un impianto relative all’anno precedente non siano state iscritte nella tabella delle emissioni verificate secondo la procedura di iscrizione delle emissioni verificate descritta nell’allegato VIII, l’amministratore del registro blocca il trasferimento di tutte le quote di emissioni dal conto di deposito del gestore relativo all’impianto considerato verso altri conti.
2. Dopo l’iscrizione delle emissioni verificate annue dell’impianto relative all’anno di cui al paragrafo 1 nella tabella delle emissioni verificate, l’amministratore del registro sblocca il conto.
3. L’amministratore del registro notifica immediatamente al titolare del conto e all’autorità competente il blocco e lo sblocco di ciascun conto di deposito del gestore.
4. Il paragrafo 1 non si applica alla restituzione delle quote ai sensi dell’ né alla cancellazione e sostituzione delle quote ai sensi degli .
SEZIONE 2
Controlli automatici e procedura di verifica della concordanza dei dati
Storico versioni
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