Art. 28

Rilevazione di difformità da parte del CITL

In vigore dal 21 dic 2004
1.   L’amministratore centrale provvede affinché il CITL effettui i controlli automatici previsti dagli allegati VIII, IX e XI per tutte le procedure riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti e le unità di Kyoto, al fine di verificare che non vi siano difformità. 2.   Se i controlli automatici di cui al paragrafo 1 rilevano una difformità in una delle procedure previste negli allegati VIII, IX e XI, l’amministratore centrale informa immediatamente l’amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione mediante l’invio di una risposta automatica nella quale è precisata l’esatta natura della difformità, utilizzando i codici di risposta indicati negli allegati VIII, IX e XI. Al ricevimento del codice di risposta per una procedura di cui all’allegato VIII o IX, l’amministratore del registro di partenza interrompe la procedura e ne informa il CITL. L’amministratore centrale non aggiorna le informazioni contenute nel CITL. L’amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione informano immediatamente dell’interruzione della procedura i titolari dei conti interessati.
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Art. 28 Regolamento (UE) 2004/2216 — Rilevazione di difformità da parte del CITL | Portale Normativo