Art. 33
Codici identificativi
In vigore dal 21 dic 2004
L’amministratore del registro assegna a ciascuna delle procedure di cui all’allegato VIII un codice identificativo unico della corrispondenza e a ciascuna delle procedure di cui all’allegato IX un codice identificativo unico dell’operazione. Ognuno di tali codici identificativi comprende gli elementi indicati nell’allegato VI.
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