Art. 36

Completamento della procedura di trasferimento esterno

In vigore dal 21 dic 2004
La procedura di trasferimento esterno si considera completata quando entrambi i cataloghi indipendenti delle operazioni informano il registro di destinazione di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata dal registro di partenza e il registro di destinazione ha confermato ad entrambi i cataloghi di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta del registro di partenza. Tuttavia, prima dell’istituzione del collegamento tra il CITL e il catalogo UNFCCC, la procedura di trasferimento esterno si considera completata quando il CITL informa il registro di destinazione di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata dal registro di partenza e il registro di destinazione ha confermato al CITL di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta del registro di partenza.
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Art. 36 Regolamento (UE) 2004/2216 — Completamento della procedura di trasferimento esterno | Portale Normativo