Art. 25

Codici

In vigore dal 21 dic 2004
Al fine di assicurare la corretta interpretazione delle informazioni scambiate durante ciascuna procedura, ogni registro contiene i codici di classificazione indicati nell’allegato VII e i codici di risposta indicati nell’allegato XII.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2216:oj#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 25 Regolamento (UE) 2004/2216 — Codici | Portale Normativo