Art. 60

Cancellazione e sostituzione delle quote rilasciate per il periodo 2005-2007

In vigore dal 21 dic 2004
Il 1o maggio 2008 l’amministratore di ciascun registro procede alla cancellazione e, su istruzione dell’autorità competente, alla sostituzione delle quote detenute nel proprio registro secondo la procedura di cancellazione e sostituzione delle quote descritta nell’allegato IX nei seguenti modi: a) trasferendo dai conti di deposito di cui all’, paragrafi 1 e 2 al conto delle cancellazioni per il periodo 2005-2007 un numero di quote pari al numero di quote rilasciate per il periodo 2005-2007 meno il numero di quote restituite a norma degli a partire dal 30 giugno dell’anno precedente; b) rilasciando, su istruzione dell’autorità competente, un numero di quote sostitutive specificato dalla suddetta autorità, tramite conversione in quote di un ugual numero di AAU rilasciate per il periodo 2008-2012 e detenute nel conto di deposito della Parte mediante l’aggiunta dell’elemento relativo alla quota nel codice identificativo unico dell’unità di ciascuna AAU, costituito dagli elementi indicati nell’allegato VI; c) trasferendo le quote sostitutive di cui alla lettera b) dal conto di deposito della Parte ai conti di deposito dei gestori e ai conti di deposito personali specificati dall’autorità competente a partire dai quali le quote erano state trasferite in virtù della lettera a).
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Art. 60 Regolamento (UE) 2004/2216 — Cancellazione e sostituzione delle quote rilasciate per il periodo 2005-2007 | Portale Normativo