Art. 55

Calcolo dei valori relativi allo stato di adempimento

In vigore dal 21 dic 2004
Dopo aver compilato la sezione della tabella delle quote restituite o della tabella delle emissioni verificate riservata ad un determinato impianto, l’amministratore del registro determina il valore relativo allo stato di adempimento dell’impianto in relazione a ciascun anno nel modo seguente: a) nel 2005, nel 2006 e nel 2007, calcolando la somma di tutte le quote restituite dal 2005 fino all’anno in corso compreso meno la somma di tutte le emissioni verificate dal 2005 fino all’anno in corso compreso; b) nel 2008 e in ciascun anno successivo, calcolando la somma di tutte le quote restituite dal 2008 fino all’anno in corso compreso meno la somma di tutte le emissioni verificate dal 2008 fino all’anno in corso compreso, e aggiungendo un fattore di correzione. Il fattore di correzione è pari a zero se il valore relativo al 2007 è superiore a zero, mentre è uguale al valore relativo al 2007 se quest’ultimo è inferiore o uguale a zero.
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Art. 55 Regolamento (UE) 2004/2216 — Calcolo dei valori relativi allo stato di adempimento | Portale Normativo