Art. 68
Disponibilità e affidabilità dei registri e del CITL
In vigore dal 21 dic 2004
L’amministratore centrale e l’amministratore di ciascun registro prendono tutte le misure opportune affinché:
a)
il registro sia accessibile ai titolari dei conti 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, e il collegamento tra il registro e il CITL sia in funzione 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, fornendo a tal fine hardware e software di back-up da utilizzare in caso di guasto dell’hardware e del software principali;
b)
il registro e il CITL rispondano tempestivamente alle richieste dei titolari dei conti.
L’amministratore centrale e l’amministratore di ciascun registro provvedono inoltre affinché il registro e il CITL siano dotati di sistemi e procedure efficaci che consentano, in caso di gravi incidenti, di proteggere tutti i dati e di recuperare rapidamente tutti i dati e le operazioni effettuate.
Essi limitano al minimo le interruzioni del funzionamento dei registri e del CITL.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2216:oj#art-68