Art. 72

Gestione delle modifiche

In vigore dal 21 dic 2004
1.   L’amministratore centrale coordina con gli amministratori dei registri e con il Segretariato dell’UNFCCC l’elaborazione e l’applicazione di qualsiasi modifica del presente regolamento che comporti una variazione delle specifiche funzionali e tecniche del sistema dei registri prima della sua messa in opera. 2.   Se a seguito della modifica è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale del registro, l’amministratore di ciascun registro completa le procedure di prova di cui all’allegato XIII prima dell’istituzione e dell’attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e il CITL o il catalogo UNFCCC. 3.   L’amministratore di ciascun registro controlla continuamente la disponibilità, l’affidabilità e l’efficienza del proprio registro per assicurare un livello di prestazioni conforme alle disposizioni del presente regolamento. Se a seguito dei controlli o della sospensione del collegamento in virtù dell’, paragrafo 3, è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale di un registro, l’amministratore del registro completa le procedure di prova di cui all’allegato XIII prima dell’istituzione e dell’attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e il CITL o il catalogo UNFCCC. CAPO VIII ARCHIVIAZIONE DEI DATI E TARIFFE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:2216:oj#art-72

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 72 Regolamento (UE) 2004/2216 — Gestione delle modifiche | Portale Normativo