Art. 69

Sospensione dell’accesso

In vigore dal 21 dic 2004
In caso di violazione della sicurezza del CITL o di un registro che minacci l’integrità dell’uno o dell’altro o l’integrità del sistema dei registri e che interessi in modo analogo anche i dispositivi di back-up di cui all’, l’amministratore centrale può sospendere l’accesso al CITL e l’amministratore del registro interessato può sospendere l’accesso al proprio registro.
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Art. 69 Regolamento (UE) 2004/2216 — Sospensione dell’accesso | Portale Normativo