Art. 71

Area di prova dei registri e del CITL

In vigore dal 21 dic 2004
1.   L’amministratore di ciascun registro allestisce un’area di prova all’interno della quale possono essere testate le nuove versioni intermedie o ufficiali di un registro secondo le procedure di prova descritte nell’allegato XIII in modo da assicurare che: a) le procedure di prova delle nuove versioni intermedie o ufficiali di un registro siano portate a termine senza limitare, per i titolari dei conti, l’accessibilità della versione intermedia o ufficiale del registro che risulta collegata con il CITL o con il catalogo UNFCCC; e b) qualsiasi collegamento tra una nuova versione intermedia o ufficiale del registro e il CITL o il catalogo UNFCCC sia istituito e attivato limitando al minimo gli inconvenienti per i titolari dei conti. 2.   L’amministratore centrale allestisce un’area di prova per consentire le procedure di prova di cui al paragrafo 1. 3.   Gli amministratori dei registri e l’amministratore centrale provvedono affinché il funzionamento dell’hardware e del software dell’area di prova sia rappresentativo del funzionamento dell’hardware e del software principali di cui all’.
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Art. 71 Regolamento (UE) 2004/2216 — Area di prova dei registri e del CITL | Portale Normativo