Art. 70

Comunicazione della sospensione dell’accesso

In vigore dal 21 dic 2004
1.   In caso di violazione della sicurezza del CITL che possa comportare la sospensione dell’accesso, l’amministratore centrale informa tempestivamente gli amministratori dei registri degli eventuali rischi ai quali i registri sono esposti. 2.   In caso di violazione della sicurezza di un registro che possa comportare la sospensione dell’accesso, l’amministratore del registro interessato informa tempestivamente l’amministratore centrale, che a sua volta informa tempestivamente gli altri amministratori dei registri degli eventuali rischi ai quali i registri sono esposti. 3.   Qualora si renda conto della necessità di sospendere l’accesso ai conti o altre operazioni del registro, l’amministratore del registro informa preventivamente della sospensione, per quanto ragionevolmente possibile, tutti i titolari dei conti interessati e i responsabili delle verifiche, l’amministratore centrale e gli altri amministratori dei registri. 4.   Qualora si renda conto della necessità di sospendere l’accesso alle operazioni del CITL, l’amministratore centrale informa preventivamente della sospensione, per quanto ragionevolmente possibile, tutti gli amministratori dei registri. 5.   I preavvisi di cui ai paragrafi 3 e 4 indicano la durata prevista della sospensione e sono chiaramente esposti nell’area pubblica del sito web del registro o nell’area pubblica del sito web del CITL.
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Art. 70 Regolamento (UE) 2004/2216 — Comunicazione della sospensione dell’accesso | Portale Normativo