Art. 72
Gestione delle modifiche
In vigore dal 21 dic 2004
1. L’amministratore centrale coordina con gli amministratori dei registri e con il Segretariato dell’UNFCCC l’elaborazione e l’applicazione di qualsiasi modifica del presente regolamento che comporti una variazione delle specifiche funzionali e tecniche del sistema dei registri prima della sua messa in opera.
2. Se a seguito della modifica è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale del registro, l’amministratore di ciascun registro completa le procedure di prova di cui all’allegato XIII prima dell’istituzione e dell’attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e il CITL o il catalogo UNFCCC.
3. L’amministratore di ciascun registro controlla continuamente la disponibilità, l’affidabilità e l’efficienza del proprio registro per assicurare un livello di prestazioni conforme alle disposizioni del presente regolamento. Se a seguito dei controlli o della sospensione del collegamento in virtù dell’, paragrafo 3, è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale di un registro, l’amministratore del registro completa le procedure di prova di cui all’allegato XIII prima dell’istituzione e dell’attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e il CITL o il catalogo UNFCCC.
CAPO VIII
ARCHIVIAZIONE DEI DATI E TARIFFE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:2216:oj#art-72