Art. 68 · Disponibilità e affidabilità dei registri e del CITL

Art. 68

Disponibilità e affidabilità dei registri e del CITL

In vigore dal 21 dic 2004
L’amministratore centrale e l’amministratore di ciascun registro prendono tutte le misure opportune affinché: a) il registro sia accessibile ai titolari dei conti 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, e il collegamento tra il registro e il CITL sia in funzione 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, fornendo a tal fine hardware e software di back-up da utilizzare in caso di guasto dell’hardware e del software principali; b) il registro e il CITL rispondano tempestivamente alle richieste dei titolari dei conti. L’amministratore centrale e l’amministratore di ciascun registro provvedono inoltre affinché il registro e il CITL siano dotati di sistemi e procedure efficaci che consentano, in caso di gravi incidenti, di proteggere tutti i dati e di recuperare rapidamente tutti i dati e le operazioni effettuate. Essi limitano al minimo le interruzioni del funzionamento dei registri e del CITL.
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