Art. 3
In vigore dal 16 nov 2004
1. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione quale sia l'autorità competente designata come autorità a nome della quale sono applicate le disposizioni del presente regolamento, direttamente o per delega.
2. Ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale, in virtù di delega, dei contatti con gli altri Stati membri nel campo della cooperazione amministrativa. Esso ne informa la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri.
3. L'ufficio centrale di collegamento è il responsabile principale degli scambi di informazioni sui movimenti dei prodotti soggetti ad accise e in particolare:
a)
dello scambio di dati memorizzati nel registro elettronico di cui all';
b)
del sistema di informazione preventiva di cui all';
c)
delle richieste di verifica rivolte ad altri Stati membri o ricevute da altri Stati membri previste all'.
4. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può inoltre designare servizi di collegamento diversi dall'ufficio centrale di collegamento, che possono scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento. Le autorità competenti garantiscono che l'elenco di tali servizi sia tenuto aggiornato e reso accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.
5. L'autorità competente di ciascuno Stato membro può altresì designare, alle condizioni da essa stabilite, funzionari competenti che possono scambiare direttamente informazioni in base al presente regolamento. In tal caso può limitare la portata di siffatta designazione. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere aggiornato l'elenco di tali funzionari e renderlo accessibile agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri interessati.
6. I funzionari che scambiano informazioni ai sensi degli sono ritenuti funzionari competenti a tal fine, conformemente alle condizioni definite dalle autorità competenti.
7. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente trasmette o riceve una richiesta di assistenza o una risposta a una richiesta di assistenza, ne informa l'ufficio centrale di collegamento del suo Stato membro alle condizioni stabilite da quest'ultimo.
8. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza che rende necessaria un'azione fuori del suo ambito territoriale o operativo, la trasmette immediatamente all'ufficio centrale di collegamento del suo Stato membro e ne informa l'autorità richiedente. In tal caso, il periodo previsto all' decorre dal giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa all'ufficio centrale di collegamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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